Art. 54.
(Trasferimento delle competenze).

      1. Il trasferimento delle funzioni amministrative dalla regione agli enti locali avviene nell'ambito delle materie individuate dal presente titolo, secondo modalità e princìpi generali stabiliti dalla legge regionale statutaria e sulla base di disposizioni di legge approvate previo parere del consiglio delle autonomie locali.

 

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      2. Le disposizioni di legge di cui al comma 1 stabiliscono altresì le modalità operative ed i tempi per il trasferimento delle competenze, delle risorse finanziarie, dei necessari apparati burocratici e delle relative risorse professionali.